Congedo ampio per assistere i disabili

La platea dei beneficiari del congedo straordinario comprende i parenti e gli affini entro il terzo grado conviventi della persona con grave disabilità. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 159/2013 recependo la sentenza n. 203/2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del dlgs n. 151/2001 (T.u. maternità). L'Inps riesaminerà le richieste nel termine di prescrizione della relativa indennità (un anno dal giorno dopo la fine del periodo indennizzabile). Il congedo straordinario spetta per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa per ciascun soggetto disabile assistito. Durante la fruizione si ha diritto ad un'indennità pari all'ultima retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Indennità e contribuzione figurativa spettano fino a un importo massimo di euro 46.836 per il congedo di durata annuale (valore per l'anno 2013). La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 42, nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona disabile grave. Alla luce della sentenza, l'Inps spiega che il congedo va riconosciuto a seguenti familiari o affini entro il terzo grado convivente del disabile grave, secondo il seguente ordine di priorità: 1. coniuge convivente del disabile; 2. padre o madre, anche adottivi o affidatari, del disabile, in caso di mancanza, decesso o in invalidità del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi del disabile, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori e figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o invalidi; 5. un parente o affine di terzo grado convivente del disabile nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o invalidi. Quanto ai requisiti di «mancanza», di affezione da «patologie invalidanti» e di «convivenza», l'Inps conferma le istruzioni precedenti (circolare n. 32/2012). Per «mancanza» va intesa non solo l'assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione giuridicamente assimilabile quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Mentre per l'individuazione delle «patologie invalidanti», in assenza di un'esplicita definizione di legge, sentito il ministero della salute, l'Inps stabilisce di prendere a riferimento solo quelle a carattere permanente indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d, numeri 1, 2 e 3 del dm n. 278/2000.

Condividi su Facebook