Visite d'istruzione e gite scolastiche: un diritto degli alunni disabili

Il ministero con la nota 2209/2012 ha dato chiarimenti su quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e visite di istruzione. Il giurista Nocera: "Nessuna scuola può sentirsi autorizzata a renderle più onerose o difficoltose o a impedirle".

ROMA. E’ un punto fermo sancito dalla legge: gli alunni con disabilità hanno il diritto pieno e incondizionato alla partecipazione a gite e visite d'istruzione: ciò è in forza del principio di integrazione scolastica presente in tutto il nostro ordinamento e in particolare nel Regolamento sull'autonomia scolastica di cui al DPR n° 275/99, art. 4, comma 2, lett. c). La precisazione viene da Salvatore Nocera, giurista, esponente dell’Aipd e della Fish profondo conoscitore di diritto e integrazione scolastica.

“Il ministero con la Nota n° 2209 del 11/04/2012 ha dato chiarimenti su quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e visite di istruzione. Ha precisato che ormai la normativa in proposito è attribuita alle scuole autonome e in particolare alle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto in base agli artt. 7 e 10 comma 3 lett. e) del Testo Unico D.lgs n° 297/94. Conseguentemente la precedente normativa amministrativa del ministero in materia, che non viene abrogata, ‘costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimentioperativi, ma non riveste più carattere prescrittivo’. In proposito è necessario però precisare che tra la normativa che perde il "carattere prescrittivo" sono espressamente elencate, tra le altre, anche la C.M. n° 291/92, la C.M. n° 623/96 e la Nota n° 645/2002 che contengono delle indicazioni riguardanti la partecipazione a gite e visite d'istruzione degli alunni con disabilità”. E qui si entra nel cuore del diritto degli alunni allo studio e anche alle visite didattiche e gite scolastiche. “Resta fermo che tali alunni hanno un diritto pieno ed incondizionato alla partecipazione a gite e visite d'istruzione in forza del principio di integrazione scolastica presente in tutto il nostro ordinamento ed in particolare anche nel Regolamento sull'Autonomia Scolastica di cui al DPR n° 275/99, art. 4, comma 2, lett. c). A tal proposito le Circolari e la Nota sopra citate contengono dei principi, diretta conseguenza della normativa sull'integrazione scolastica, che mantengono il loro carattere prescrittivo quali: il dirittodegli alunni con disabilità ad essere accompagnati, ove necessario, da un qualunque membro della comunità scolastica e non necessariamente solo dal docente per il sostegno; che i dirigenti scolastici nello stipulare i contratti con le agenzie di viaggio devono far sì che siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto ed alloggi accessibili a tali alunni; che le spese di accompagnamento non devono essere a carico dell'alunno con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perché se tali spese venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della L. n° 67/06”.

“Conseguentemente – mette bene in evidenza il giurista - nessuna istituzione scolastica autonoma può sentirsi autorizzata dalla non prescrittività delle precedenti circolari e Nota ministeriale in materia a rendere più onerose o difficoltose o ad impedire le gite e le visite d'istruzione agli alunni con disabilità”.

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